Il progetto individuale per la persona con disabilità è un diritto soggettivo

La definizione del Progetto Individuale per la persona con disabilità, in condivisione con la famiglia e i servizi di riferimento, è elemento fondamentale della metodologia operativa della nostra Fondazione, che si fonda sull’approccio globale alla persona.
Per questo siamo molto soddisfatti del fatto che, per la prima volta in Italia, il Tar Catania ha stabilito, con la sentenza N° 243/11, emessa dalla Seconda Sezione, Giudice Estensore Dott. F. Brugaletta, che il progetto individuale per la persona con disabilità è un diritto soggettivo.

La vicenda ha per vittima una persona con grave disabilità che due anni fa aveva avanzato istanza, ai sensi dell’ art. 14 l. 328/00, per la stesura di un progetto individualizzato e personalizzato di vita riguardo alle prestazioni di cura e di riabilitazione e dei servizi alla persona che gli enti competenti devono erogare. La persona con disabilità ha prima subìto il silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione comunale di residenza e, successivamente, a seguito della stesura del progetto individualizzato, non ha beneficiato dell’erogazione dei servizi e dell’esecuzione di quanto previsto nel progetto redatto dall’Unità di Valutazione della Disabilità.

Proposta azione condannatoria avverso l’Azienda Sanitaria e il Comune di residenza, con il patrocinio dell’Avv. F. Marcellino, il Tar è stato chiamato a decidere su una questione di assoluta novità per il mondo del diritto, ed ha dichiarato che la materia è di competenza del Giudice Ordinario riconoscendo, però chiaramente in sentenza che “la posizione del ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo” .

L’Avv. F. Marcellino commenta: “i profili di giurisdizione sui quali si è efficacemente soffermato il Tar Catania, sono tanto complessi quanto rilevanti. L’autorità giudiziaria ci ha consentito di avere chiarezza, per la prima volta in Italia, su cosa dovranno fare i cittadini ed i loro difensori, nell’ipotesi in cui, pur a seguito della stesura del progetto individualizzato per persona con disabilità, gli enti competenti (comune e aziende sanitarie) dovessero rimanere inadempimenti nell’erogazione di servizi e prestazioni. Aver statuito che il progetto ex art. 14 l. 328/00 fa sorgere un diritto soggettivo in capo alla persona con disabilità è per Noi la conferma che l’obiettivo principale della normativa è soddisfare i bisogni dei cittadini, ancor prima che offrire in modo disorganico e magari dispendioso servizi sul territorio. La personalizzazione, l’individualizzazione dei trattamenti e la conseguente organizzazione dei servizi sul territorio contribuirà non solo al rispetto dei diritti delle persone con disabilità, ma ad una loro maggiore soddisfazione e ad una più efficace, efficiente e parsimoniosa gestione dell’azione amministrativa, così come già in atto in altre Regioni Italiane. Auspichiamo, quindi, di non dover continuare a ricorrere al Giudice Civile, speranzosi di un’attivazione spontanea delle amministrazioni competenti” .
News tratta dal sito www.anffas.net

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